
SLITTAMENTO VERSAMENTI DEL 1642020: DECRETO LIQUIDITA' AGGIORNAMENTI
SLITTAMENTO VERSAMENTI DEL 1642020: DECRETO LIQUIDITA' AGGIORNAMENTI
Il decreto liquidità, entrato in vigore la scorsa settimana, è intervenuto nuovamente a regolamentare le scadenze dei versamenti fissati al mese di aprile 2020 e maggio 2020.
I contribuenti possono usufruire di uno slittamento dei versamenti di:
- ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati
-addizionali Irpef indistintamente comunali o regionali
- contributi previdenziali e assistenziali e premi di assicurazioni obbligatorie
- IVA relativa al solo mese di marzo
Lo slittamento è fissato alla data del 30 giugno 2020; il contribuente può pagare in unica soluzione o in n.5 rate
I contribuenti che possono beneficiare dello slittamento dei suddetti versamenti sono:
- i contribuenti che hanno la sede legale o operativa entro le cd “zone rosse” possono accedere al beneficio indipendentemente dal possesso degli altri requisiti richiesti
- i contribuenti che hanno iniziato la propria attività a decorrere dall'142019 beneficiano in automatico dello slittamento non potendo avere una base di confronto reddituale con l'anno precedente
- tutti gli altri contribuenti che abbiano un fatturato inferiore a 50 milioni di euro possono usufruire dello slittamento se o nel mese di marzo o nel mese di aprile 2020 hanno subito una diminuzione di fatturato o incassi almeno del 33% rispetto ai risultati (fatturato + corrispettivi) delle stesse mensilità di marzo eo aprile del 2019.
Pertanto:
- chi ha subito un calo inferiore al 33% non potrà usufruire dello slittamento dei versamenti al 30 di giugno 2020
- se il contribuente ha rilevato il calo del 33% solo in riferimento al mese di marzo o solo a quello di aprile 2020 (facendo sempre riferimento ai mesi di marzo 2019 e aprile 2019) potrà usufruire dello slittamento al 30 giugno 2020 dei versamenti già scadenti al mese di aprile o di quelli già scadenti al mese di maggio 2020.